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Lo Statuto

Allegato “B” all’atto Rep. N. 6710

 

S  T  A  T  U  T  O

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ARTICOLO 1 – Denominazione

 

E’ costituita ai sensi di legge la fondazione denominata “Fondazione San Matteo – Insieme contro l’usura” O.N.L.U.S.

 

ARTICOLO 2 – Sede

 

La Fondazione San Matteo ha sede in Torino al numero 11 di Via delle Rosine ed opererà in ambito regionale.

La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo O.N.L.U.S. compaiono in ogni comunicazione esterna o segno distintivo della Fondazione.

 

ARTICOLO 3 – Durata

 

La Fondazione ha durata indeterminata ed opera nei settori previsti dall’Art. 10, co 1, lett. A n°1 – 3 – 4 et 5 del D. Lgs. 4/12/1997 n° 460 e s.m.i.

 

ARTICOLO 4 – Scopi

 

La Fondazione San Matteo è costituita ed agirà in conformità con l’insegnamento della Chiesa cattolica:

– per il soccorso a chi è a rischio o vittima di usura prestando garanzie a istituti bancari al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati al successivo Art. 8, incontrano difficoltà di accesso al credito

– per la valorizzazione dell’esperienza di soccorso in funzione preventiva ed educativa ai fini della promozione di  una amministrazione dei beni moralmente ed economicamente corretta

– per l’attuazione di interventi caritativi anche di modesto importo, a favore di situazioni di accertata indigenza.

 

ARTICOLO 5 – Conseguimento degli scopi

 

La Fondazione adotterà le seguenti modalità operative:

– costituzione di uno o più fondi di garanzia affinché gli Istituti di Credito, a seguito di adeguato esame, possano erogare prestiti a privati ed imprese sulla base di specifiche Convenzioni o singoli accordi;

– promozione di forme di collegamento delle strutture collettive di garanzia fidi già operative sul territorio per agevolare la concessione di finanziamenti alle piccole imprese;

– collaborazione con le pubbliche autorità;

– campagne di promozione rivolte al grande pubblico e in collaborazione con le Associazioni di categoria;

– iniziative eventuali per l’adeguamento della normativa di riferimento e relative leggi e la loro applicazione.

ARTICOLO 6

 

In conformità alle disposizioni normative afferenti le ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE – ONLUS – onde assicurare l’esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale previste nel presente Statuto, la Fondazione non potrà:

– svolgere attività diverse da quelle previste dall’Art. 4 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

– distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

 

ARTICOLO 7

 

La Fondazione impiegherà eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente o funzionalmente connesse.

 

ARTICOLO 8

 

Per i criteri di meritevolezza e per le modalità di rilascio delle garanzie relative al ramo usura, così come previsto all’articolo 3 comma b del regolamento di attuazione dell’art. 15 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, si fa riferimento al “Regolamento per il Comitato di Valutazione e Norme per gli ascolti” approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Matteo in data 15 novembre e successive modifiche.

Alle pratiche esaminate verranno comunque applicati i seguenti criteri di meritevolezza:

– effettivo stato di bisogno del richiedente;

– serietà della ragione dell’indebitamento connessa allo stato di bisogno;

– capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;

– fondate prospettive di sottrarre l’indebitato all’usura.

 

ARTICOLO 9 – Patrimonio

 

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

– il fondo di dotazione iniziale indisponibile, come da atto costitutivo;

– eventuali donazioni, lasciti, legati, elargizioni in genere;

– le rendite derivanti dal fondo di dotazione iniziale

– contributi e/o finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati.

L’esercizio finanziario della Fondazione coincide con l’anno solare. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere il rendiconto finanziario.

 

 

ARTICOLO 10 – Amministrazione e rappresentanza

 

La “Fondazione San Matteo” è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dall’Ordinario Diocesano di Torino.

Essi durano in carica un triennio e comunque fino all’approvazione del rendiconto annuale e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio può nominare un presidente onorario in virtù dell’impegno profuso in modo particolarmente significativo a favore della Fondazione.

Il Consiglio approva il Rendiconto annuale, delibera il compimento di tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, compresa la costituzione in pegno dei fondi a garanzia di ciascuna banca per gli interventi finanziari che ogni Istituto di Credito delibererà di effettuare a valere sulle specifiche convenzioni sottoscritte, come da articolo 5 secondo comma.

La rappresentanza sostanziale e processuale della Fondazione è attribuita al suo Presidente, ed in sua assenza al Vice Presidente.

In particolare, il Consiglio provvede ad investire le somme che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione nel modo che riterrà maggiormente redditizio e sicuro, nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio.

Il Consiglio delibererà altresì sulle Convenzioni con le Banche, le quali sono le reali erogatrici dei prestiti, rispetto ai quali la “Fondazione San Matteo” si pone esclusivamente come garante parziale o totale, lasciando alle Banche il compito di istruire le pratiche e, in caso di inadempienza del cliente, di agire per il recupero del credito, sentita la Fondazione. Il Consiglio avrà inoltre competenza a deliberare il rilascio delle garanzie a favore degli Istituti di Credito convenzionati per l’erogazione dei prestiti.

Il Consiglio, inoltre, nei casi di insolvenza dell’assistito e dopo che le banche convenzionate avranno eventualmente perseguito tutte le istanze per il ricupero del residuo debito, delibererà per la copertura della esposizione residua, nei confronti degli Istituti di Credito, attingendo dal fondo di garanzia o da altri conti eventualmente disponibili.

Le deliberazioni del Consiglio vengono prese a maggioranza dei Consiglieri; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

Le modificazioni statutarie sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

L’estinzione della Fondazione è deliberata con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri.

 

 

ARTICOLO 11 – Collegio dei revisori dei conti

 

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Collegio dei Revisori dei conti composto di tre membri, che provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa, esamina il bilancio annuale, redatto al fine di evidenziare gli impegni assunti e le disponibilità finanziarie in atto ed esprime il suo parere mediante apposito verbale.

I bilanci annuali della Fondazione devono essere sottoposti alla vigilanza dell’ Ordinario diocesano di Torino.

I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica 4 anni e comunque fino all’approva-zione del rendiconto annuale e i suoi componenti possono essere riconfermati.

 

ARTICOLO 12 – Volontari – Dipendenti – Compensi

 

L’attività della Fondazione viene effettuata tramite le prestazioni volontarie di persone definite “ I Volontari “. La accettazione del singolo Volontario avviene previo esame della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione.

La perdita della qualifica di “ Volontario “ può avvenire per volontà del volontario stesso o per decisione unilaterale del Consiglio di Amministrazione a semplice maggioranza.

Tutte le prestazioni degli addetti alla Fondazione sono gratuite.

Solo le spese vive saranno rimborsate se di natura fiscale, giudiziaria o gestionale.

La Fondazione, al fine di dare stabilità ed organizzazione alla sua attività, può assumere personale dipendente e avvalersi di collaborazioni retribuite.

 

 

ARTICOLO 13 – Poteri dell’ufficio di Presidenza

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, il Vice Presidente:

– convoca il Consiglio e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle singole adunanze;

– adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio.

 

ARTICOLO 14 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria di norma una volta al mese per esaminare e discutere le iniziative del periodo e una volta all’anno per discutere e approvare il rendiconto e la Relazione del Presidente sull’attività svolta e sulle proposte contenute nella stessa Relazione.

Si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ci sia una richiesta in questo senso dalla maggioranza dei Consiglieri.

 

ARTICOLO 15 – Impiego del patrimonio ed erogazione delle rendite

 

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce nella seduta annuale con apposita delibera la percentuale del patrimonio da destinare a fondo di garanzia.

Le rendite maturate entreranno a far parte del patrimonio.

 

ARTICOLO 16 – Estinzione

 

La Fondazione si estingue per le cause previste dall’articolo 27 del Codice Civile.

In caso di estinzione, il Consiglio di Amministrazione  nomina uno o più liquidatori, i quali dovranno, soddisfatta ogni ragione debitoria e restituita la parte non utilizzata dei fondi statali, devolvere il patrimonio che dovesse eventualmente residuare, sentito l’organismo di controllo previsto dalla normativa al tempo vigente, ad altre organizzazioni sociali o caritative.

 

ARTICOLO 17 – Rinvio

 

Per tutto quanto non regolato dall’atto costitutivo e dallo Statuto si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

 

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